«Regolamento»
1 - REGOLAMENTO
DEI SERVIZI
Art.
1
(Efficacia
del regolamento)
- Il
regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.
- Esso
disciplina gli aspetti relativi all'organizzazione dei servizi e delle diverse
attivitą.
Art.
2
(Modificazione
del regolamento)
- Il
presente regolamento può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea,
con la maggioranza dei voti.
Art.
3
(Servizi)
- Sono
attivitą di servizio dell'associazione:
- servizio
di ascolto;
- servizio
in carcere;
- servizio
sostegno malati di aids;
- servizio
per i poveri e i senza fissa dimora.
Art.
4
(Organizzazione
dei servizi)
- Ogni
servizio si organizza attraverso degli incontri tra gli aderenti che sono
impegnati nella singola attivitą.
- Gli
incontri devono essere convocati dal responsabile del servizio, minimo cinque
volte all'anno, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.
Art.
5
(Consulenze
esterne nel Consiglio Direttivo)
- Il
consiglio direttivo può, in presenza di specifiche necessitą,
cooptare dei consulenti esterni sino ad un numero massimo di due. Essi hanno
voto consultivo.
- Il
Consiglio Direttivo può, altresì, cooptare un assistente spirituale,
che individuerą tra i religiosi e i sacerdoti di sua fiducia. Esso
ha voto consultivo.
- L'assistente
è l'animatore spirituale dell'associazione e attiverą quanto
ritiene necessario, in armonia con lo statuto, per la formazione e l'assistenza
spirituale degli aderenti.
Art.
6
(Compiti
del Vice Direttore)
- Affiancare
il Direttore e condividerne i compiti.
- Partecipare,
a nome dell'associazione, a tutti gli incontri in cui viene invitato il
Centro e dove non può essere presente il Direttore.
- Intervenire
alle riunioni dei servizi.
- Organizzare
le giornate di riflessione.
- Organizzare
i corsi di formazione.
- Attivare
ricerche e banche dati, in merito ai servizi che eroga l'associazione.
- E'
responsabile dell'archivio, dell'inventario e del materiale bibliografico
dell'associazione.
Art.
8
(Disposizione
dei volontari)
- Gli
aderenti all'associazione sono tenuti a partecipare alle iniziative e agli
incontri formativi loro rivolti (giornate di riflessione, assemblea, corsi
di formazione, riunioni del proprio servizio, etc.).
- La
mancata partecipazione alle iniziative e agli incontri citati al punto 1
del presente articolo, senza un giustificato motivo, comporterą la
revisione dell'aderente.
Art.
9
(Norme
finali)
- Ogni
responsabile, trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per il rinnovo
del Consiglio Direttivo, riunisce gli aderenti del proprio servizio per
l'elezione del nuovo Responsabile o la conferma del precedente.
- Del
nuovo Responsabile designato, uno per ogni servizio, sarą proposta
l'elezione quale componente del Consiglio Direttivo, nel corso dell'Assemblea.
«Statuto»
2 - STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Denominazione sede)
- E' costituita l'associazione di volontariato denominata " CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO".
- L'associazione ha sede in Via Mure Soccorso n. 5, nel comune di Rovigo.
Art. 2
(Statuto e regolamento)
- L'associazione di volontariato "CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO"è disciplinata dal presente statuto, ed agisce in conformità alla Legge n. 266 del 1991, alle leggi regionali, statali, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- Il regolamento di esecuzione dello statuto, che è deliberato dall'assemblea, disciplina in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'associazione e alle diverse attività.
Art. 3
(Efficacia dello statuto)
- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.
- Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.
Art. 4
(Modificazioni dello statuto)
- Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art. 5
(Interpretazione dello statuto)
- Lo statuto, è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contatti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.
TITOLO II
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 6
(Solidarietà)
- L'associazione di volontariato "CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO" persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.
- L'associazione di volontariato "CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO" intende essere fraternità per coloro che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare l'esperienza della vita cristiana alla luce del messaggio di San Francesco d'Assisi, con la loro attenzione rivolta al servizio verso i fratelli, in un'ottica di volontariato.
Art. 7
(Finalità nel settore del disagio)
- Le specifiche finalità dell'associazione di volontariato "CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO" sono:
- operare nel campo del disagio: solitudine, emarginazione, alcool, droga, carcere, aids, senza fissa dimora, prostituzione e verso chiunque che per ragioni diverse e in varie forme si trova in situazioni di difficoltà;
- svolgere un'azione di stimolo e recupero della coscienza personale per coloro che vivono i problemi del disagio, per far sì che vengano superati quegli ostacoli che hanno creato il disadattamento e l'emarginazione;
- alimentare la collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private perché effettivamente si ricerchino insieme soluzioni per abbattere le barriere attorno a chi vive i problemi del disagio, per attuare servizi ed assistenza atti a superare, magari a prevenire, le situazioni di disadattamento e di emarginazioni;
- effettuare, presso gli operatori di discipline varie, una opera di stimolo per una interazione di studio, ricerca, confronto, progettazione di iniziative per un più valido intervento verso coloro che vivono i problemi del disagio;
- l'associazione non ha finalità politiche, né scopo di lucro, ma potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi statutari;
- l'associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa, preordinata, conseguente o affine a quelle sopra indicate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
Art.8
(Ambito di attuazione delle finalità)
- L'associazione di volontariato " CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO" opera nel territorio della provincia di Rovigo.
- Essa intende operare anche su tutto il territorio nazionale.
TITOLO III
GLI ADERENTI
Art. 9
(Ammissione)
- Sono aderenti all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione e sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti.
- L'adesione all'associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
Art. 10
(Diritti)
- Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo.
- Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
- Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'associazione stessa.
Art. 11
(Doveri)
- Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.
Art. 12
(Esclusione)
- L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione stessa.
- L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.
TITOLO IV
GLI ORGANI
Art. 13
(Indicazioni degli organi)
- Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore;
- Gli aderenti eletti alle cariche sociali prestano la propria opera gratuitamente.
Capo I – L'Assemblea
Art. 14
(Composizione)
- L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'associazione.
- L'Assemblea è presieduta dal Direttore dell'associazione.
Art. 15
(Convocazione)
- L'Assemblea si riunisce minimo una volta all'anno e su convocazione del Direttore, e ogni qualvolta il Direttore e il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.
- Il Direttore convoca l'Assemblea con avviso scritto affisso nella sede dell'associazione, trenta giorni prima e contenente l'ordine del giorno.
Art. 16
(Validità dell'Assemblea)
- L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengono almeno tre quarti dei componenti.
- L'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, quando interviene almeno la metà dei componenti.
Art. 17
(Votazione)
- L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi di voti dei componenti.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Art. 18
(Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario/a e sottoscritto dal Direttore.
- Il verbale è tenuto, a cura del Direttore, nella sede dell'associazione.
- Ogni aderente all'associazione ha diritto di consultare il verbale.
Capo II – Il Consiglio Direttivo
Art. 19
(Composizione)
- Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
- I componenti del Consiglio Direttivi, eletti dall'Assemblea, nella loro prima seduta eleggono: il Direttore, il Vice Direttore, il Tesoriere ed il Segretario/a.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
Art. 20
(Durata e funzioni)
- Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per un periodo di tre anni, può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei voti.
- Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'associazione.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Definisce ed attua i programmi dell'associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili all'associazione stessa in conformità agli scopi fissati nello statuto.
- Amministra i fondi dell'associazione per stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione.
- Indice i corsi di aggiornamento, studio e simili, per la formazione dei volontari che presteranno la loro opera nell'associazione.
Capo III – Il Direttore
Art. 21
(Elezione)
- Il Direttore dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 22
(Durata)
- Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- L'Assemblea, con la maggioranza dei voti, può revocare il Direttore.
- Un mese prima della scadenza del mandato, il Direttore convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 23
(Funzioni)
- Il Direttore rappresenta l'associazione a tutti gli effetti e stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'associazione.
- Il Direttore presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- Il Direttore sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
- E' responsabile degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'associazione ed in caso di urgenza può prendere decisioni, che saranno in seguito portate alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- Ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo minimo ogni due mesi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
- Ha il compiti di tenere i contratti con gli enti, istituti pubblici e privati, organizzazioni, etc., e di coordinare tutta l'attività dell'associazione stessa.
- Può accendere rapporti bancari, sui quali opererà a firma singola o delegando il Tesoriere, e svolgere tutte le operazioni di carattere finanziario necessarie per la normale gestione dell'associazione.
- In caso di sua assenza o di impedimento ne fa le veci il Vice Direttore, che ne assume temporaneamente tutte le funzioni.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE
Art. 24
(Indicazioni della risorse)
- Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate, ammesse ai sensi della Legge 266/1991.
Art. 25
(I beni)
- I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione, e sono ad essa intestati.
- Tutti i beni sono acquistati dall'associazione e ad essa intestati.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione e/o in sedi e case staccate, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione, e può essere consultato dagli aderenti.
Art. 26
(Erogazioni, donazioni e lasciti)
- Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
- I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
- Il Direttore attua le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.
Art. 27
(Rimborsi)
- I rimborsi relativi alla spese sostenute per le attività dell'associazione sono accettati dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo, delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
- Il Direttore dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 28
(Proventi derivanti da attività marginali)
- I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti i apposita voce del bilancio dell'associazione.
- Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
- Il Direttore dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.
Art. 29
(Devoluzione dei beni)
- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti.
- In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, dopo la liquidazione, l'Assemblea determinerà le modalità ed in quale misura saranno distribuiti i beni dell'associazione, e cioè a persone bisognose o enti e associazioni con scopi benefici.
- I beni immobili e mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.
TITOLO VI
IL BILANCIO
Art. 30
(Conto Consuntivo e Bilancio di Previsione)
- Il bilancio dell'associazione è annuale, e cioè decorre dall’ 01 gennaio sino al 31 dicembre.
- Il Conto Consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
- Il Bilancio di Previsione contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio annuale successivo.
Art. 31
(Formazione e contenuto del Conto Consuntivo)
- Il Conto Consuntivo annuale è elaborato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere.
- Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
Art. 32
(Formazione e contenuto del Bilancio di Previsione)
- Il Bilancio di Previsione per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore e del Tesoriere.
- Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle spese relative all'esercizio annuale successivo.
Art. 33
(Approvazione del Conto Consuntivo)
- Il Conto Consuntivo annuale è approvato dall'Assemblea, con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
- Il Conto Consuntivo annuale è depositato presso la sede dell'associazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
Art. 34
(Approvazione del Bilancio di Previsione)
- Il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo è approvato dall'Assemblea, con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
- Il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo è depositato presso la sede dell'associazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
Art. 35
(Deliberazioni delle convenzioni)
- Le convenzioni tra l'associazioni ed altri enti e soggetti pubblici e privati sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Direttore, nella sede dell'associazione.
Art. 36
(Stipula della convenzione)
- La convenzione è stipulata dal Direttore dell'associazione.
Art. 37
(Attuazione della convenzione)
- Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 38
(Dipendenti)
- L'associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti delle proprie possibilità economiche e delle necessità connesse alle attività svolte.
- I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro delle relative categorie interessate.
- I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 39
(Collaboratori di lavoro autonomo)
- L'associazione per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
- I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
- I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
TITOLO IX
LA RESPONSABILITA'
Art. 40
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
- Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 41
(Responsabilità dell'associazione)
- L'associazione risponde, con i propri beni, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 42
(Assicurazioni dell'associazione)
- L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.
- Può, altresì, attivare polizze assicurative per la copertura di eventuali danni derivanti da incendio, furto, etc., a beni immobili e mobili di proprietà, in comodato o in gestione.
TITOLO X
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 43
(Rapporti con altri enti e soggetti privati)
- L'associazione può cooperare con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali, religiose e di solidarietà previste dallo statuto.
Art. 44
(Rapporti con enti e soggetti pubblici)
- L'associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali, religiose e di solidarietà.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45
(Validità dello statuto)
- Il presente statuto sostituisce ad ogni effetto il precedente statuto redatto in data 24 gennaio 1999.
Art. 46
(Atto costitutivo)
- Resta valido l'atto costitutivo dell'associazione redatto in data 11.07.1988 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Rovigo in data 3 agosto 1988.
Art. 47
(Norme non contemplate)
- Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge.
[torna su]