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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


LEGGE 31 luglio 2006, n. 241
 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006)
 

CONCESSIONE DI INDULTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:


Art. 1. (note)
  1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

  2. L'indulto non si applica:

    1. per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

      1. 270 (associazioni sovversive), primo comma;
      2. 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
      3. 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
      4. 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
      5. 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
      6. 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
      7. 285 (devastazione, saccheggio e strage);
      8. 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
      9. 306 (banda armata);
      10. 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
      11. 416-bis (associazione di tipo mafioso);
      12. 422 (strage);
      13. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
      14. 600-bis (prostituzione minorile);
      15. 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
      16. 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
      17. 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
      18. 601 (tratta di persone);
      19. 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
      20. 609-bis (violenza sessuale);
      21. 609-quater (atti sessuali con minorenne);
      22. 609-quinquies (corruzione di minorenne);
      23. 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
      24. 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
      25. 644 (usura);
      26. 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

    2. per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

    3. per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

    4. per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

    5. per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla

  3. Il beneficio dell'indulto é revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1: