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APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DEL LAVORO SOSTITUTIVO
IN SEDE DI CONVERSIONE DI PENE PECUNIARI

                  

Il 28 agosto è stato siglato un accordo tra la Magistratura di Sorveglianza di Padova e la giunta di Palazzo Celio per la prestazione di lavoro sostitutivo della pena. L’attività, non retribuita, sarà svolta da un condannato che ha la residenza in Polesine, potrà interessare tutte le aree ed avere anche una maggiore frequenza settimanale. Da parte sua la Provincia una volta accettato il nominativo proposto dal magistrato gli indicherà la destinazione lavorativa. Per il presidente Federico Saccardin “un’iniziativa dall’alto significato morale propostaci dal magistrato di sorveglianza e subito accolta dalla nostra giunta”.

 

Il Ministro della Giustizia con atto in data 13 maggio 1998 ha delegato, ai sensi dell’art. 105 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, i magistrati di sorveglianza alla stipula di convenzioni con Enti dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Asl e altri Organismi riconosciuti, per l’attuazione del lavoro sostitutivo in sede di conversione delle pene pecuniarie non riscosse da persone condannate che hanno finito di scontare la pena detentiva o la misura alternativa alla pena.

La convenzione con gli Enti ha validità tre anni e può essere rinnovata. I condannati, che saranno proposti dal Magistrato di Sorveglianza e di volta in volta potranno essere accettati o meno dall’Ente, dovranno prestare l’attività lavorativa non retribuita per un massimo di giorni trenta e per un giorno alla settimana.

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