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TANTI I DISABILI DIETRO LE SBARRE PERCHE’ MANCA UNA LEGGE

Nel dicembre del 2006 nelle carceri italiane erano presenti 483 detenuti con disabilità motoria o sensoriale. Questo il dato più recente sulla presenza della disabilità in carcere in possesso dell’Ufficio Servizi sanitari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Un’identica rilevazione per il 2007 manca: "Le schede destinate alla compilazione erano state inviate anche lo scorso anno alle direzioni degli istituti di pena - spiegano dall’ufficio - ma l’indagine non è stata realizzata".

La regione italiana con il maggior numero di detenuti disabili risulta essere la Lombardia: alla fine del 2006 negli istituti di pena della regione risultavano reclusi 121 detenuti con disabilità fisica e motoria, di cui 13 a San Vittore e 82 a Opera. Fra le regioni più "affollate" anche la Campania con 96 detenuti, il Lazio (51), le Marche (34, di cui 28 ipovedenti detenuti nella struttura di Fossombrone) e la Toscana (31). Seguono Sicilia (34), Piemonte e Valle d’Aosta (23), Veneto, Trentino e Fvg (20), Puglia (17), Emilia-Romagna (16), Sardegna (16), Calabria (14), Umbria, Abruzzo-Molise, Liguria (tutte con 3 detenuti) e, infine, Basilicata (1).
Parzialmente diversi gli esiti di una seconda indagine relativa alla sola disabilità motoria, svolta sempre nel 2006 ma in un periodo dell’anno non specificato. Con 65 detenuti, la Lombardia resta la prima regione nella classifica della numerosità, ma è stavolta seguita dalla Sicilia, con 51 detenuti disabili, dalla Sardegna, con 42 detenuti, e poi da Campania (37), Lazio (36), Emilia-Romagna (30), Puglia (26), Piemonte e Abruzzo-Molise (25), Marche (17), Toscana (15), Basilicata (11), Veneto (10), Umbria (6), Calabria (4) e Liguria (1).

Manca una legge specifica
La malattia e la disabilità non sono incompatibili con la detenzione. Anzi, accade spesso che chi varca la soglia del carcere porti con sé gli esiti di un trauma o di una malattia che hanno ridotto le sue capacità motorie o mentali. Non si sa quanti siano esattamente i disabili detenuti nelle carceri italiani, visto che non esiste un sistema di monitoraggio nazionale sulle condizioni di salute dei carcerati.
Però in Italia non esiste una normativa specifica per i detenuti disabili. Uno dei principali riferimenti normativi per la disabilità in carcere è l’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, relativo alla detenzione domiciliare": in base al comma 3, "la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali".
Un’altra norma di riferimento è quella che riguarda il differimento della pena, che però viene utilizzata soprattutto per le detenute incinte. Infine c’è l’articolo 11 dell’ordinamento penitenziario, che contempla i casi in cui il detenuto entri sano e si ammali all’interno del carcere. In questa eventualità, il direttore, prima del magistrato, può disporre il ricovero in ospedale con articolo 11. Se quindi è vero che non esiste una normativa precisa per la disabilità in carcere, va però detto anche che la legislazione italiana è l’unica che prevede l’incompatibilità con la detenzione per motivi di salute.
Nei casi in cui la perizia medica evidenza una disabilità che richiede un’assistenza specifica, i detenuti sono destinati ad alcune strutture specifiche. Per la precisione, esistono gli Ospedali psichiatrici giudiziari e alcune sezioni di osservazione per i detenuti con disabilità mentale; le sezioni attrezzate per "disabili" e le sezioni attrezzate per "minorati fisici".

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